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Segnalati da BOCG

Conviene ancora la rivalutazione delle quote societarie?

Dalla Legge 448/2001 sono passati quasi venti anni e, in questo 2020, il termine ultimo data l’emergenza sanitaria è stato prorogato fino a oggi (in realtà domani 16 novembre 2020). Ma cosa significa rivalutare il costo storico di acquisto delle partecipazioni e dei terreni ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza tassabile in capo a persone fisiche e soggetti assimilati?

La rivalutazione della quota è finalizzata a ‘congelare’ la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione della stessa, altrimenti tassate ex art. 67 del TUIR: la normativa consente infatti in tale ipotesi di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto il valore della partecipazione rivalutata. In pratica il contribuente può conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione.

La partecipazione deve essere detenuta da persona fisica (ma non solo) alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del cosiddetto “affrancamento”.  La redazione e il giuramento della perizia, il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (tutta o la prima rata), devono essere effettuate entro il 15 novembre 2020 (essendo domenica slitta a lunedì 16 novembre).

Dal 2018 in poi, però, la convenienza a rivalutare è andata diminuendo; infatti da aliquote sostitutive del 2%-4% si è passati all’8% e, oggi, all’11% sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate; è evidente, quindi, cercare di capire il trade off tra l’aliquota sostitutiva e l’ordinaria attraverso un esempio numerico.

Una persona fisica detiene (al di fuori del regime di impresa) la partecipazione del 50% in una S.p.A. non quotata (partecipazione qualificata). Il carico fiscale della partecipazione è pari a euro 200.000, che vuole alienare a euro 5.000.000: la plusvalenza corrisponderebbe a euro 4.800.000. Tale plusvalenza fino al 31 dicembre 2018 era soggetta a tassazione ordinaria con aliquote progressive Irpef variabili per scaglioni dal 23% al 43%.  A partire dal 1° gennaio 2019, per effetto della nuova normativa, le plusvalenze sono assoggettate ad imposta del 26%.

L’accesso all’agevolazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva dell’11%.

Nell’esempio appena riportato la convenienza è evidente ma cosa succederebbe se la plusvalenza fosse inferiore?

Ecco le risultanze di una simulazione:

Aggiungiamo che:

  • il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 novembre 2020 o in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale
  • il codice tributo per il versamento con modello F24 è: “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati  regolamentati”. Il modello F24 andrà compilato nella sezione Erario, utilizzando le modalità esemplificate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’anno di riferimento da indicare è il “2020“
  • il contribuente dovrà conservare la perizia asseverata del Professionista.

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