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Segnalati da BOCG

L’importanza di un adeguato sistema interno di monitoraggio

L’ art. 2086 del codice civile come modificato dal Codice della crisi d’impresa stabilisce che “….l’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Con sentenza del 18 ottobre 2019, il Tribunale di Milano ha accolto la denuncia per gravi irregolarità nella gestione presentata dal collegio sindacale (prima applicazione del dovere di denuncia dei sindaci ex art. 2409 del codice civile) di due società per azioni, cui veniva addebitata la violazione degli obblighi stabiliti dall’art. 2086 del codice civile.
Il corretto adempimento di tali obblighi presuppone, accanto alla diagnosi della crisi, una pianificazione degli interventi e delle operazioni necessarie a ripristinare le condizioni di equilibrio economico patrimoniale, che trova espressione nel piano di risanamento.
In vista dell’entrata in vigore del Codice della crisi, prevista per il 1° settembre 2021, è bene che le società adeguino al più presto gli assetti organizzativi e gli strumenti interni di allerta e prevenzione, al fine di evitare la contestazione di inosservanza da parte degli organi sociali, degli obblighi di legge.

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