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Segnalati da BOCG

Accordi di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, espressamente disciplinato dalla legge fallimentare, ex art.182 bis, è un mezzo di risanamento per le imprese in stato di crisi, esse vi ricorrono quando hanno intenzione di ridurre la propria esposizione debitoria e tentare il risanamento. Il presupposto sul quale si fonda questo tipo di accordo è che venga raggiunto con un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti dell’impresa in crisi.

L’accordo è un contratto atipico, formato da tanti accordi bilaterali con i singoli creditori riuniti per una causa unitaria: la continuazione dell’attività dell’impresa e il superamento della crisi. Per tale ragione il contenuto dell’accordo con i creditori aderenti è ampio e flessibile, è liberamente determinabile in base alle specifiche esigenze delle parti, delle cause, e dello stato della crisi, purché abbia un requisito fondamentale, quello di apportare misure per risanare la crisi garantendo il corretto pagamento ai creditori non aderenti. L’accordo in forma scritta deve essere pubblicato, per la sua efficacia, presso il registro delle imprese e sottoposto all’omologa da parte del tribunale.

Si sostanzia in due fasi:

  • una fase di negoziazione durante la quale il debitore negozia con i creditori, i quali possono liberamente contrattare con l’impresa le sorti del loro credito e possono esse rimborsati in percentuali e in maniera diversa rispetto ai creditori estranei all’accordo;
  • una fase giudiziale, la quale si può aprire anche prima dell’omologazione da parte del tribunale, dal momento in cui l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese. La fase giudiziale è una fase di verifica e controllo di legittimità da parte del tribunale, il quale valuta la bontà dell’accordo.

Tale tipologia di accordo si fonda inoltre sulla relazione di un professionista, che ne attesta la veridicità dei dati aziendali, ovvero della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’attuabilità dell’accordo e l’idoneità nel soddisfare integralmente i creditori estranei all’accordo di ristrutturazione.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: IL PIANO DI RISANAMENTO

L’accordo di ristrutturazione dei debiti deve contenere un piano di risanamento, comprensivo sia del piano finanziario, sia di quello industriale. La predisposizione del piano deve essere preceduta da un’attenta analisi e valutazione dei dati della società, ne segue una delicata fase di negoziazione con tutte le parti coinvolte.

L’azienda nel piano di ristrutturazione deve illustrare le cause della crisi, lo stato di solvibilità e liquidità e le altre sue caratteristiche. Deve illustrare le valutazioni, i criteri e gli strumenti utilizzati per elaborare il Piano, che deve indicare:

  • Le ipotesi di intervento poste alla base del piano per ridurre il grado di incertezza;
  • Le fonti informative utilizzate per la predisposizione del piano; utili al professionista per valutare l’autorevolezza, l’esaustività e la fondatezza delle informazioni da cui scaturiscono ipotesi e previsioni al fine di attestare l’idoneità del piano a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei;
  • Le metodologie utilizzate che consentano all’attestatore di verificare la correttezza dei calcoli effettuati per l’elaborazione quantitativa del piano.

Il piano deve inoltre contenere gli obiettivi intermedi misurabili, che costituiscono la base per la verifica periodica e il suo monitoraggio in fase di esecuzione consentendo un tempestivo aggiustamento. Ciò può essere possibile utilizzando indicatori quali, ad esempio, la generazione di flussi di cassa anche infrannuali.

La durata del piano entro la quale l’impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, non deve estendersi oltre i 3/5 anni, periodo giudicato sufficiente per mostrare gli effetti economico finanziari degli interventi.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

L’azienda che predispone l’accordo di ristrutturazione dei debiti deve incaricare un professionista che rediga una relazione sull’attuabilità dell’accordo con particolare riguardo alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori dissenzienti.

I professionisti abilitati alla redazione di tale relazione sono soggetti iscritti all’albo dei revisori contabili: avvocati, dottori commercialisti, gli studi professionali associati o società tra professionisti. Negli ultimi due casi al momento dell’accettazione dell’incarico deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

Il contenuto della relazione del professionista si sostanzia in una previsione sull’attuabilità dell’accordo, nell’attestazione dell’idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei e nella verifica dei dati contabili e aziendali.

Per quanto riguarda la veridicità dei dati aziendali, ovvero della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa in stato di crisi, il professionista deve relazionare sui riscontri effettuati per le singole poste del conto economico e dello stato patrimoniale, offrire un’adeguata motivazione circa la conferma o meno dei valori nominali espressi nella documentazione contabile prodotta, tutto questo al fine di consentire al tribunale, e ancor prima ai creditori estranei, un’autonoma verifica dell’adeguatezza, dell’attendibilità e della coerenza del piano di ristrutturazione.

Dopo l’accertamento della veridicità dei dati aziendali iniziali contenuti nel piano di ristrutturazione, il professionista deve relazionare sulla fattibilità e sostenibilità del Piano:

  • approfondendo le questioni afferenti le ipotesi sulle quali si basa la costruzione delle grandezze economiche e finanziarie previste a fondamento del Piano, verificandone la ragionevolezza;
  • effettuando un’analisi di sensitività simulando l’impatto sul Piano derivante da variazioni negative di variabili chiave;
  • verificando il corretto raggiungimento del quorum di cui all’art.182 bis LF, a tal proposito la percentuale del 60% deve essere calcolata sulla base del totale dei crediti dell’impresa, in base all’importo di cui sono titolari i singoli creditori;
  • verificando l’attuabilità dell’accordo in termini di capacità dell’impresa di pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologa per i debiti scaduti a tale data, oppure entro 120 giorni dalla scadenza del debito.